“SISTEMA DI GRADIMENTO”

Programma per adesione alla fruizione degli eventi sportivi

PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l.

Il presente Programma per adesione viene adottato e redatto dalla PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l, nel
rispetto del comma 10 dell’’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C, visto anche il
Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno, Leghe Professionistiche del 4 agosto 2017, e
applicabile ai sensi del D. L. n. 28/2003, art. 1- octies, convertito in L. n. 88/2003 e successive
modifiche, al fine di disciplinare i rapporti tra la Società Sportiva , nella qualità di organizzatrice di
eventi sportivi, e tutti i fruitori degli eventi stessi.

Premesso

  • Che tutte le persone che accedono, a qualsiasi titolo, nell’impianto sportivo devono
    rispettare i valori generalmente riconosciuti, di civile convivenza, rispetto, benessere e
    incolumità di tutti i presenti nell’impianto (tifosi, fruitori/spettatori e lavoratori);
  • Che il Tifoso e/o il fruitore/spettatore deve partecipare all’evento sportivo portando con sé
    gli stessi valori del fair play che i calciatori portano in campo. Un fair supporter (tifoso
    corretto) sostiene la propria squadra con passione, lealtà, e rispetto verso la tifoseria della
    squadra avversaria sul campo: un tifo corretto rifiuta violenza e discriminazione e si fa
    promotore di iniziative dirette a sostenere la propria squadra del cuore tenendo, altresì,
    comportamenti che non arrecano penalizzazioni amministrative per la propria squadra;
  • Che la PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l,, in qualità di utilizzatore dell’impianto sportivo Stadio
    Comunale “Marcello Torre”, si impegna al mantenimento delle condizioni di sicurezza e
    garantire la sicurezza del pubblico (art.19 del DM 18 marzo 1996);
  • Che la PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l,, in qualità di organizzatore di competizioni calcistiche, si
    impegna a predisporre un adeguato servizio di personale dedicato all’accoglienza del
    pubblico (steward) e di tutte le attività di safety connesse alla gestione della competizione
    stessa (DM 8 agosto 2007);
  • Che la PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l,, in qualità di società utilizzatrice dell’impianto sportivo,
    si impegna a predisporre, aggiornare e rendere fruibile il “Regolamento d’uso dello Stadio”
    (D. L. n. 28/2003, convertito in L. n. 88/2003 e successive modifiche, art. 1 e 1- septies):
  • Che la PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l,, in qualità di società organizzatrice di competizioni
    calcistiche, è responsabile dell’emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli
    d’accesso (DM 6 giugno 2005);
  • Che la PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l,, in qualità di società titolare dell’impianto sportivo, è
    responsabile della predisposizione, gestione di un adeguato sistema di Videosorveglianza
    (DM 6 giugno 2005);
  • Che la PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l,, in qualità di società organizzatrice di competizioni
    calcistiche, deve garantire un adeguato Servizio Sanitario e predisporre un Piano Sanitario
    condiviso con il 118;
  • Che la PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l,, in qualità di società organizzatrice di competizioni
    calcistiche, deve garantire un adeguato Servizio Antincendio tramite il Comando Provinciale
    dei Vigili del Fuoco o personale adeguatamente formato (Art. 8 comma 1 del D.M. 22/02/96
    N. 261);
  • Che la PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l,, in qualità di società organizzatrice di competizioni
    calcistiche, deve garantire la nomina e la presenza di un addetto alla tifoseria denominato
    SLO (Supporter Liaison Officer).
  • Che il presente Programma è un accordo per adesione così come previsto dal dispositivo del
    art.1341-1342 c.c..
  • Che il presente Programma prevede un recesso convenzionale da parte della Società
    Sportiva in caso di violazione dei divieti previsti nel “Regolamento d’uso” che disciplinano
    l’accesso e la permanenza nell’impianto sportivo come previsto dal dispositivo del art.1373
    c.c..

Valore delle Premesse

Sono riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli atti in esse richiamati, da
considerarsi parte integrante del presente Programma.

Definizioni

    • Società Sportiva: si intende la società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l, nella qualità di società
      “Società organizzatrice dell’evento sportivo”, “Società utilizzatrice dell’impianto Sportivo” e
      “Organizzatore di competizioni calcistiche”.
    • Stadio/Centro Sportivo: si intendono tutte le aree di pertinenza dell’impianto nella
      disponibilità e in uso alla Società Sportiva, comprese le aree riservate esterne (ove presenti)
      temporaneamente annesse, ovvero il centro sportivo ove la Società svolge allenamenti ed
      organizza incontri amichevoli con altre squadre.
    • Carta di Fidelizzazione (Tessera del Tifoso – TdT); supporto emesso con apposito “sistema”
      (come da programma TdT) utilizzabile per caricare titoli smaterializzati come abbonamenti,
      biglietti e necessaria in caso di “limitazioni” introdotte dalle autorità di controllo per
      acquisto titoli d’ingresso e partecipazione a trasferte;
    • Membership card: supporto generico, nominativo, rilasciato in modalità libera, dalla società
      sportiva, dove potrà essere caricato il titolo d’accesso smaterializzato (biglietto,
      abbonamento) e gestire servizi, benefit e sconti riservati al possessore della stessa carta;
    • Titolo di accesso: biglietto, biglietto di servizio, abbonamento, abbonamento di servizio o
      abbonamento corporate stampato su supporto “dedicato” o tramite sistema “print at
      home” e/o smaterializzato su Membership card e Carta di Fidelizzazione;
    • Tifoso: il sostenitore della squadra della Società sportiva che partecipa ad eventi dalla stessa
      organizzati e che detiene il titolo di accesso allo Stadio per l’evento sportivo, nonché il
      possessore della membership card e della Carta di Fidelizzazione (TdT);
    • Fruitore/Spettatore: acquirente occasionale o generico non avente una connotazione di
      Tifoso di una delle squadre coinvolte nell’evento;
    • Lavoratore: persona che presta un’attività lavorativa specifica in occasione dell’evento
      sportivo a titolo esemplificativo ma non esaustivo Tecnici TV,Allestitori, Servizi vari;
    • Gradimento: valutazione che la Società Sportiva effettua nei confronti dei tifosi,
      fruitori/spettatori e lavoratori, in ottemperanza all’Art. 10 e 12 del Codice di Giustizia
      Sportiva della F.I.G.C e al Protocollo del Ministero dell’Interno del 4 agosto 2017, che
      consente azioni inibitorie e interdittive da attivare nell’interesse della Società Sportiva e a
      tutela della pubblica incolumità in genere. Attività che può comportare un recesso
      unilaterale della Società Sportiva dall’accordo/progetto in adesione come previsto dal
      dispositivo del art.1373 c.c..
    • Autotutela: tutte le attività e i modelli organizzativi che la Società Sportiva pone in essere per
      l’organizzazione e la gestione dell’evento per tutelare i propri interessi e quella di tutti i
      tifosi, fruitori/spettatori e lavoratori.

Oggetto del Programma

Rendere conoscibile a tutti i partecipanti agli eventi sportivi organizzati dalla Società la PAGANESE
CALCIO 1926 S.r.l, (fruitori/spettatori, tifosi e lavoratori), gli obblighi comportamentali che devono
osservare per il corretto accesso e permanenza all’interno dell’impianto sportivo e le attività di
autotutela poste in essere dalla Società la PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l,
Il presente Programma si applica, altresì, ai fruitori/spettatori, tifosi e lavoratori che accedono
all’interno del centro sportivo in uso alla Società sportiva ove la stessa svolge allenamenti ed
incontri amichevoli.

Impegni del Programma

1. Tutti i fruitori/spettatori, tifosi e lavoratori che accedono a qualsiasi titolo negli impianti della
Società Sportiva accettano, incondizionatamente, per adesione il presente Programma “Sistema di
Gradimento” e il relativo Regolamento d’uso dell’Impianto.

2. Tutti i fruitori/spettatori, tifosi e lavoratori che accedono a qualsiasi titolo nell’impianto sportivo
si impegnano a prendere visione e a rispettare tutti i punti, nessuno escluso, del Regolamento d’uso
e del presente Programma “Sistema di Gradimento”. 

Questi documenti sono reperibile sul sito internet ufficiale della società sportiva PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l, 
(www.paganesecalcio.com) e per estratto presso tutti i botteghini ed i varchi di accesso all’impianto sportivo.
Altresì su tutti i
titoli d’accesso all’evento sportivo sarà riportata la dicitura di accettazione,
incondizionata, per 
adesione del Regolamento d’uso e del Programma “Sistema di Gradimento”.

3. La società sportiva PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l, si impegna a:
a) promuovere iniziative e progetti che originino una relazione proficua con i propri sostenitori
anche realizzando loro proposte tese a migliorare la qualità dello spettacolo sportivo, la
divulgazione dei positivi valori di competitività e festosità dell’evento partita;
b) sviluppare, utilizzando pure i social media, un canale informativo dedicato ai propri tifosi, allo
scopo di alimentare quelle loro idee che, nel rispetto delle normative in vigore, sono finalizzate alla
crescita del senso d’appartenenza al club;

4. assicurare la presenza di propri rappresentanti, in particolare dello SLO (Supporters Liaison
Officer) a supporto dei propri sostenitori che seguono la squadra in trasferta, per risolvere,
nell’ambito delle normative in vigore, eventuali problematiche dovessero verificarsi in particolare
per quanto riguarda l’acquisto del titolo di ingresso, l’accesso allo stadio ospitante, il regolare
svolgimento dell’incontro e il deflusso dall’impianto. Il fruitore/spettatore il tifoso e il lavoratore a
cui viene rilasciato un titolo di accesso all’impianto sportivo dichiara di esser consapevole ed
accettare che:
a) Negli impianti della società sportiva PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l, ove si svolgono competizioni
calcistiche di ogni genere e allenamenti delle squadre si ha l’obbligo di rispettare i valori
generalmente riconosciuti, di civile convivenza, rispetto, benessere e incolumità di tutte le persone
presenti nell’impianto (tifosi, spettatori e lavoratori), senza discriminazioni razziali, etniche,
territoriali o religiose, rifuggendo la violenza in ogni sua espressione;
b) Negli impianti della Società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l, ove si svolgono competizioni calcistiche
di ogni genere e allenamenti delle squadre si accede solo ed unicamente alle condizioni previste
dalla Società Sportiva e con l’osservanza ti tutte le disposizioni di cui al regolamento d’uso
dell’impianto e al presente Programma “Sistema di Gradimento”.;
c) Rispettare e osservare le indicazioni e gli obblighi comportamentali impartiti dal personale di
accoglienza e gli stewards presenti all’interno dell’impianto sportivo.
d) Il Programma “Sistema di Gradimento” è un accordo per adesione (art.1341-1342 c.c.) che
prevede la possibilità da parte della Società Sportiva di un recesso convenzionale unilaterale
(art.1373 c.c.) in caso di violazione dei divieti, previsti nel “Regolamento d’uso” che disciplinano
l’accesso e la permanenza nell’impianto sportivo e del Programma stesso.

5. La Società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l, ha l’obbligo di porre in essere, in occasione dell’evento
sportivo e/o durante lo svolgimento degli allenamenti aperti alla partecipazione di pubblico, a suo
insindacabile giudizio e nei limiti della normativa vigente, tutte le misure di autotutela ritenute
necessarie al fine di garantire la pubblica incolumità e il rispetto del presente Programma “Sistema
di Gradimento” de del Regolamento d’uso.

6. Le misure di autotutela saranno attivate dagli incaricati della Società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l,
(Delegato per la Sicurezza, Vice Delegato e Steward) nei casi in cui i fruitori/tifosi commettano reati
e/o violazione del Programma “Sistema di Gradimento”. o del Regolamento d’uso dello Stadio”
(prima, durante e dopo l’evento sportivo);

7. La Società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l, attuerà le seguenti attività di autotutela:
a) Violazione di un divieto che costituisce reato (Legge 13 dicembre 1989, n.401 – Art.6- bis “Lancio
di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo” – Art. 6-ter “Possesso di artifizi
pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive” – Art. 6-quaer “Violenza o minaccia nei confronti
degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive”): Il personale Steward
potrà in flagranza di reato, se l’intervento non comporti un rischio personale e/o per altri
fruitori/spettatori dell’impianto, intervenire in maniera coercitiva al fine di porre termine all’attività
criminosa e consegnare il trasgressore alle forze dell’ordine. Nel caso non sia possibile l’intervento,
per quanto sopra detto, il personale Steward e la Società Sportiva hanno l’obbligo di segnalare alle
autorità di pubblica sicurezza l’accadimento nel più breve tempo possibile. In entrambi i casi la
Società oltre ad essere parte attiva nella denuncia del trasgressore avrà l’obbligo di rescindere
l’accordo per adesione e rendere conseguenzialmente nullo il titolo d’accesso senza nessun obbligo
risarcitorio e/o di rimborso totale o parziale.

Altresì attuerà verso il trasgressore, la “sospensione del gradimento” tramite un’attività interdittiva
dagli impianti sportivi per un periodo minimo di una stagione sportiva al massimo di cinque stagioni, l
a durata della misura interdittive è proporzionata alla gravità del fatto accaduto, individuata
secondo i criteri riportati al punto “c”. Attività interdittiva che sarà applicata a prescindere da
eventuali sanzioni amministrative e/o di carattere penale inflitte, al trasgressore, dalle autorità
competenti.
b) Violazione di un divieto che non costituisce reato (Violazione Regolamento Uso dello Stadio –
Utilizzo improprio di un titolo d’accesso – biglietto nominativo non corrispondente all’utilizzatore –
Occupazione di un post diverso da quello assegnato – Stazionare in modo in proprio sul posto o nelle
vie d’esodo – Ostacolare la normale visone dell’evento ad altri una spettatori – accedere allo stadio,
con bandiera/striscioni non preventivamente autorizzata): Il personale Steward dovrà identificare il
trasgressore impedendogli l’ingresso e/o richiamandolo al rispetto del regolamento. Il personale
Steward nel caso sussista e/o venga reiterata la violazione del divieto ha l’obbligo di segnalare
l’accaduto alle autorità di pubblica sicurezza per l’eventuale applicazione di una sanzione
amministrativa come da regolamento e allontanare il trasgressore dall’impianto sportivo con
automatica rescissione dell’accordo per adesione e rendere conseguenzialmente nullo il titolo
d’accesso senza nessun obbligo risarcitorio e/o di rimborso totale o parziale.
Il personale Steward ha l’obbligo di segnalare l’accaduto alla Società Sportiva la quale valuterà la
“sospensione del gradimento”, al trasgressore, tramite un’attività interdittiva dagli impianti sportivi
per un periodo minimo di una partita al massimo di una stagione sportiva. la durata della misura
interdittive è proporzionata alla gravità del fatto accaduto, individuata secondo i criteri riportati al
punto “c”. Attività interdittiva che sarà applicata a prescindere da eventuali sanzioni amministrative
inflitte, al trasgressore, dalle autorità competenti.
c) La società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l, valuterà la durata dell’attività interdittiva considerando i
seguenti fattori:
· il dolo o la colpa della violazione, in relazione ad un’evidente premeditazione e/o spinta
emozionale
· la tipologia di bene giuridico “aggredito”.
d) La società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l, potrà valutare e adottare misure di autotutela anche
tramite l’ausilio di:
· immagini dell’impianto di video sorveglianza;
· immagini diffuse a mezzo dei social network da cui è possibile identificare il soggetto
ritenuto responsabile;
· fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertate.
e) La società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l, potrà estendere la “sospensione del gradimento” anche a
Carta di Fidelizzazione (Tessera del Tifoso – TdT) e Membership card.
f) La comunicazione al “trasgressore” (tifosi, fruitori/spettatori e lavoratori) della “sospensione del
gradimento”, da parte della società sportiva, potrà avvenire, in contingenza, tramite comunicazione
verbale del Delegato alla Sicurezza e/o Del Vice Delegato a cui seguirà una comunicazione in forma
scritta, tramite Raccomandata AR/PEC, della società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l,, o direttamente
per forma scritta con le stesse modalità prima descritte, entro giorni 30 (trenta) dalla conoscenza
del fatto e dall’individuazione dell’autore L’interdittiva sarà in ogni modo attiva dalla partita e/o
dall’evento successivo a quello contestato. Tecnicamente la “sospensione del gradimento” si attiva
tramite inserimento in black list del nominativo del tifoso per il periodo interdittivo deciso dalla
società.
g) E’ possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano
compiuto il quattordicesimo anno di età. Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è
destinatario di un provvedimento inibitorio della società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l,, può essere
accompagnato da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

8. I tifosi, fruitori/spettatori e lavoratori colpiti dalle misure di autotutela attivate dalla Società
Sportiva potranno, in via extragiudiziale, richiedere alla società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l, la
rivalutazione della determinazione interdittiva assunta. Questa richiesta andrà indirizzata in forma
scritta tramite Raccomandata AR/PEC all’indirizzo della società sportiva nella persona e nella figura
dello SLO (Supporters Liaison Officer) inoltrando memoria scritta e domanda di audizione entro 30
(trenta) giorni dalla notifica della determinazione interdittiva. Nella sua richiesta di rivalutazione, il
tifoso dovrà esporre fatti e motivi circostanziati della propria condotta contestata ed evidenziare gli
eventuali errori di valutazione della Società Sportiva. La società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l, dovrà
convocare, in prima istanza, l’audizione entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della richiesta di
rivalutazione. L’audizione si svolgerà nella sede della Società e avverrà dinanzi al Delegato alla
Sicurezza e allo SLO. Dell’audizione e del suo esito verrà redatto processo verbale in forma
riassuntiva. La società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l,, se non sussistono altre forme interdittive di
carattere amministrativo, potrà anche valutare, oltre a una revisione assoluta della determinazione,
caso per caso, eventuali riduzioni delle misure interdittive applicate, a fronte di un impegno da
parte del trasgressore a svolgere, in occasione di eventi o manifestazioni sportive, attività
socialmente utili quali assistenza ai diversamente abili e anziani presenti presso l’impianto sportivo
(attività svolta in collaborazione con l’Assistenza Pubblica di Catanzaro). Il procedimento di
revisione sospende temporaneamente gli effetti della sanzione comminata. Qualora l’esito
dell’audizione risulti negativo, il tifoso potrà chiedere un’ulteriore rivalutazione della
determinazione interdittiva a suo carico ricorrendo, in seconda istanza, al Consiglio
d’Amministrazione della Società Sportiva. Tale richiesta dovrà anch’essa essere formulata in forma
scritta tramite Raccomandata AR/PEC all’indirizzo della società sportiva inoltrando memoria scritta
entro 15 (quindici) giorni dall’audizione di prima istanza.

Durata del Programma

1. L’adesione al presente Programma ha durata pari alla validità del Titolo d’accesso acquisito e/o ai
termini di scadenza delle Carte di Fidelizzazione (Tessera del Tifoso – TdT) e Membership card.
Informazioni sono reperibili sul sito internet ufficiale della PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l,

(www.paganesecalcio.com)
Pagani,Lì 31.07.2018